Andare in pensione prima dei 67 anni è possibile, anche se in alcuni casi è più corretto parlare di forme di accompagnamento alla pensione che permettono di lasciare il lavoro in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento.
Quando si parla di uscita anticipata, quindi, bisogna distinguere tra le opzioni che consentono di accedere direttamente alla pensione e quelle che prevedono il riconoscimento di un’indennità sostitutiva. Anche in questo secondo caso, il lavoratore può contare su un’entrata mensile, generalmente finanziata dal datore di lavoro nell’ambito di accordi aziendali che possono favorire anche il ricambio generazionale.
Proprio a questi strumenti è dedicata la circolare Inps n. 104 del 29 settembre 2026, che fornisce chiarimenti su due forme di scivolo pensionistico: l’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel dettaglio, le istruzioni dell’Istituto riguardano i cosiddetti contributivi puri, ossia coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, senza contribuzione riferita a periodi precedenti. Per questi lavoratori, l’Inps chiarisce a quali condizioni è possibile accedere all’accompagnamento alla pensione, soffermandosi in particolare sulla verifica dell’importo minimo richiesto.
Cosa sono isopensione e assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali
Prima di entrare nel dettaglio delle istruzioni Inps per i contributivi puri, facciamo chiarezza su cosa sono l’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, due strumenti che consentono di lasciare il lavoro ricevendo un sostegno economico fino alla pensione.
Nel primo caso, parliamo di un meccanismo introdotto dalla legge Fornero del 2012, a disposizione dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. In presenza di eccedenze di personale, l’azienda può sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali per accompagnare all’uscita i lavoratori a tempo indeterminato prossimi al pensionamento.
Il dipendente interrompe il rapporto di lavoro e riceve dall’Inps un assegno mensile interamente finanziato dal datore di lavoro, che sostiene anche il costo della contribuzione prevista per raggiungere i requisiti pensionistici. L’importo dell’isopensione viene calcolato sulla base della pensione maturata al momento dell’uscita, senza considerare i contributi che saranno versati durante l’esodo, ed è corrisposto per 13 mensilità.
La durata ordinaria dell’accompagnamento è di 4 anni, ma la normativa consente di arrivare fino a 7 anni per le prestazioni con decorrenza entro il 1° dicembre 2026.
Questo significa che, rispettando tutte le condizioni previste, il lavoratore può lasciare l’impiego diversi anni prima della decorrenza della pensione.
L’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali svolge una funzione analoga, ma opera attraverso i Fondi previsti per determinati settori o gruppi aziendali, come quelli del credito, delle assicurazioni e di Poste Italiane.
Viene riconosciuto nell’ambito di accordi di esodo collegati a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
Anche in questo caso, il datore di lavoro finanzia sia la prestazione economica che la contribuzione che accompagna il dipendente al pensionamento. Le condizioni e le modalità di calcolo dipendono dalle regole del singolo Fondo; il pagamento può avvenire su 12 o 13 mensilità. Per i percorsi illustrati dalla circolare n. 104, l’Inps richiama una durata massima dell’esodo di 5 anni.
Per accedere a questi strumenti occorre quindi rientrare in uno specifico accordo di accompagnamento e ottenere la verifica dei requisiti da parte dell’Inps. Nel periodo massimo dell’esodo deve essere compresa anche l’eventuale finestra di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione, così da garantire continuità tra l’assegno ponte e il trattamento pensionistico.
La pensione anticipata per chi ha iniziato a lavorare dal 1996
L’Inps guarda quindi ai contributivi puri, ossia ai lavoratori che non hanno contributi riferiti a periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e la cui pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo. Anche questi lavoratori possono accedere all’isopensione o all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, nel rispetto delle condizioni previste dagli accordi di esodo.
Nel dettaglio, una delle possibilità è utilizzare questi strumenti per raggiungere la pensione anticipata contributiva, che nel 2026 richiede 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva. A questi requisiti si aggiunge quello economico: la pensione deve avere un importo almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, soglia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno due figli.
Considerando che nel 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili, le soglie corrispondono rispettivamente a 1.638,72 euro lordi, 1.529,47 euro lordi e 1.420,22 euro lordi al mese.
È proprio sulla verifica di questa condizione che interviene il chiarimento dell’Inps: l’importo minimo deve essere raggiunto già al momento dell’ingresso nello scivolo pensionistico. Per autorizzare l’accompagnamento all’anticipata contributiva, quindi, l’Istituto verifica che l’assegno di esodo sia almeno pari alla soglia richiesta alla data di accesso alla prestazione.
Il calcolo viene effettuato considerando i contributi maturati fino a quel momento e il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla stessa data. Per superare questa verifica non si possono quindi aggiungere i contributi che l’azienda verserà durante gli anni di accompagnamento. Secondo le valutazioni statistico-attuariali richiamate dall’Inps, il raggiungimento della soglia all’inizio dell’esodo è indicativo del suo raggiungimento anche al pensionamento.
Diverso è il discorso per l’anzianità contributiva: i contributi versati dal datore di lavoro durante lo scivolo sono utili per completare il requisito necessario alla pensione. Non occorre, quindi, avere già tutti gli anni di contribuzione richiesti al momento in cui si lascia l’impiego.
L’accompagnamento può essere finalizzato anche alla pensione di vecchiaia, per la quale nel 2026 servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. In questo caso, l’importo dell’assegno di esodo deve essere almeno pari a una volta l’assegno sociale vigente alla data di ingresso, quindi 546,24 euro mensili per chi accede nel 2026.
Nel programmare l’uscita bisogna comunque considerare i requisiti validi nell’anno in cui si raggiungerà la pensione. Per l’anticipata contributiva, ad esempio, nel 2027 saranno necessari 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e un mese di contributi effettivi; nel 2028 entrambi i requisiti aumenteranno di 3 mesi rispetto a quelli del 2026.
La circolare precisa infine che, per l’accompagnamento all’anticipata contributiva, si applica anche il limite massimo di cinque volte il trattamento minimo Inps e che l’importo dell’assegno resta fisso per tutto il periodo di esodo.
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