Il decreto-legge n. 193/2026 stanzia ulteriori 66,4 milioni per il sostegno all’autotrasporto, introduce contributi a fondo perduto per agricoltura e pesca e consente la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli fino a marzo 2027. Dal 9 luglio 2027 le autorità dovranno accettare la documentazione digitale per il trasporto nazionale delle merci.
Nuove risorse per contenere l’impatto del caro carburanti sulle imprese, sostegni finanziari per gli operatori dell’autotrasporto e contributi a fondo perduto per i settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Sono alcune delle misure previste dal decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre, che interviene anche sulla disciplina dei contratti di trasporto e sulla digitalizzazione dei documenti che accompagnano le merci.
Il provvedimento, in vigore dal 24 ottobre 2026, introduce interventi con effetti immediati e misure la cui attuazione dipende da successivi provvedimenti amministrativi.
Autotrasporto, ulteriori risorse per il credito d’imposta
Per le imprese di autotrasporto è previsto un incremento di 66,4 milioni di euro delle risorse destinate al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio, nell’ambito delle misure già disciplinate dal decreto-legge n. 33/2026.
Il decreto riconosce inoltre, entro un limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026, il credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Considerati i tempi necessari per l’istruttoria delle domande, il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Il provvedimento interviene anche sul calendario del contributo relativo alle spedizioni di modico valore, differendone l’applicazione dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027.
Leasing dei veicoli, possibile sospensione dei canoni
Per sostenere la liquidità delle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’articolo 3 consente di chiedere la sospensione dei canoni dei contratti di leasing finanziario relativi ai veicoli impiegati nell’attività.
La misura riguarda le rate in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. In alternativa alla sospensione integrale dei canoni, le imprese possono richiedere quella della sola quota capitale.
Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, i contratti interessati non possono essere risolti, revocati o dichiarati decaduti dal beneficio del termine per effetto della sospensione. Le rate sospese, insieme agli elementi accessori, sono rinviate e la scadenza finale del contratto viene prorogata per un periodo corrispondente. Gli interessi maturati durante la sospensione restano dovuti secondo le condizioni contrattuali oppure secondo modalità più favorevoli concordate tra le parti.
Contratti di trasporto, nuovi parametri per il costo del carburante
Il decreto interviene sulla disciplina dei contratti di trasporto di merci per conto terzi, introducendo criteri di riferimento per determinare la componente del corrispettivo legata al carburante.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare ogni trimestre i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante, differenziati in base alle classi di peso dei veicoli e calcolati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio.
Per i contratti non stipulati in forma scritta, i valori minimi diventano un parametro obbligatorio per il calcolo della componente del corrispettivo relativa al carburante. Le fatture dovranno indicare separatamente la quota determinata applicando tali valori.
Per i contratti scritti stipulati dopo l’entrata in vigore della disposizione, i valori minimi e massimi costituiscono invece riferimenti per la determinazione della componente carburante, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti sui prezzi.
La normativa introduce inoltre, tra gli elementi del contratto di trasporto, l’indicazione del valore del carburante al momento della stipula e della sua incidenza sulle prestazioni previste.
Lettera di vettura elettronica, obblighi dal luglio 2027
Un altro intervento riguarda la digitalizzazione delle informazioni relative al trasporto nazionale di merci su strada.
Il decreto introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe), destinata a raccogliere le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto. La documentazione comprende, secondo la tipologia di operazione, le indicazioni fornite dal mittente, gli elementi della lettera di vettura previsti dalla convenzione internazionale CMR, i documenti relativi al trasporto combinato e quelli richiesti per le merci pericolose.
Le informazioni dovranno essere acquisite, conservate e condivise attraverso piattaforme eFTI, previste dal regolamento europeo 2020/1056, oppure mediante piattaforme digitali interoperabili.
Dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di controllo competenti dovranno accettare le informazioni rese disponibili in formato digitale attraverso tali piattaforme.
Le specifiche tecniche e le modalità operative, comprese quelle relative all’interoperabilità, alla conservazione dei dati e all’accesso da parte delle autorità, saranno definite con uno o più decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Il decreto sostituisce inoltre l’articolo 1677-bis del Codice civile, precisando che, negli appalti aventi a oggetto servizi di logistica, alle attività di trasferimento delle cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme sul contratto di trasporto.
Agricoltura, contributo a fondo perduto fino a 45 centesimi per litro
Per le imprese agricole è previsto un contributo a fondo perduto per compensare parte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
Il beneficio è calcolato nella misura del 20% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, entro il limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026. Possono accedervi le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8-ter del decreto-legge n. 38/2026.
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dovrà definire, con un provvedimento del direttore da adottare entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione relativa agli acquisti. Il pagamento diretto è previsto entro i successivi 30 giorni, mediante accredito sul conto bancario o postale collegato al fascicolo aziendale.
Il contributo è soggetto alle condizioni del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Per sostenere gli investimenti necessari al potenziamento e all’innovazione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell’AGEA, il decreto autorizza inoltre una spesa di 14,4 milioni di euro per il 2026.
Pesca e acquacoltura, 10 milioni per il sostegno al carburante
Anche le imprese della pesca e dell’acquacoltura possono beneficiare di un contributo a fondo perduto per i maggiori costi del carburante sostenuti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
L’agevolazione può arrivare fino al 10% della spesa sostenuta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026, per le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 33/2026.
Le modalità e i termini per presentare la documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto con un provvedimento del direttore generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il pagamento diretto dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni, mediante accredito sul conto comunicato dal beneficiario.
Anche questa agevolazione è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Ulteriori disposizioni e copertura finanziaria
Il decreto autorizza 50 milioni di euro per il 2026 destinati alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, con una ripartizione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
Interviene inoltre sull’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 125/2024, relativo agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, prevedendo una deroga per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. La deroga riguarda le imprese che, su base individuale o consolidata ove applicabile, non superano 450 milioni di euro di ricavi netti oppure una media di 1.000 dipendenti, ferma restando la disciplina prevista per le imprese di Paesi terzi.
Gli oneri derivanti dalle misure del decreto sono coperti attraverso una pluralità di interventi sui fondi e sulle autorizzazioni di spesa del bilancio statale, secondo quanto stabilito dall’articolo 9.
Per gli enti locali, gli effetti più direttamente rilevanti riguardano soprattutto la digitalizzazione e la tracciabilità dei trasporti, con la necessità di considerare le nuove modalità di disponibilità della documentazione da parte degli organi di controllo, nonché il quadro di sostegno alle imprese dei settori interessati.
- Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026, in vigore dal 24 ottobre 2026.
- Articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.
- Articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
- Articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di riassetto normativo dell’autotrasporto.
- Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.
- Articolo 1677-bis del Codice civile, come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge n. 193/2026.
- Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, in materia di rendicontazione di sostenibilità.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






