La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1227/2026 ribadisce che nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente si applica l’art. 1298, comma 2, cod. civ.: credito e debito si dividono in parti uguali, indipendentemente da chi ha materialmente versato i soldi. Questa presunzione può essere vinta, ma richiede una prova specifica e rigorosa.
Marito e moglie hanno un conto corrente cointestato. Per anni, solo il marito ha versato il suo stipendio su quel conto. La moglie non ha mai lavorato e non ha mai depositato nulla. Dopo la separazione, il marito sostiene che quei soldi siano tutti suoi — li ha guadagnati lui, li ha versati lui. La moglie rivendica la metà. Chi ha ragione?
La risposta alla domanda su se chi ha versato i soldi su un conto cointestato ne sia l’unico proprietario è no — almeno in via presuntiva. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1227 del 7 maggio 2026, ribadisce che nei rapporti interni tra cointestatari vale la regola della divisione in parti uguali, e per superarla non basta dimostrare di aver fatto i versamenti: bisogna dimostrare qualcosa di più preciso.
La regola fondamentale: l’art. 1298, comma 2, cod. civ.
Il conto corrente cointestato ha due livelli di rapporti giuridici distinti, che seguono regole diverse.
Il primo è il rapporto con la banca: l’art. 1854 cod. civ. stabilisce che i cointestatari sono solidalmente responsabili verso la banca per i debiti e solidalmente creditori per i saldi attivi. Questo significa che ciascuno di essi può operare sul conto per l’intero importo — prelevare, disporre, firmare — e la banca paga correttamente chiunque dei cointestatari si presenti.
Il secondo è il rapporto interno tra i cointestatari: qui non si applica l’art. 1854, ma l’art. 1298, comma 2, cod. civ., che stabilisce una regola diversa. Nei rapporti interni, credito e debito solidale si dividono in quote uguali, salvo che risulti diversamente.
Questa divisione in parti uguali non è una regola assoluta: è una presunzione legale relativa (iuris tantum) che può essere superata con la prova contraria. Ma fino a che quella prova non viene fornita, la presunzione opera: metà è di uno, metà è dell’altro.
Perché non basta dimostrare di aver fatto i versamenti
Qui sta il punto più delicato — e più spesso frainteso — della disciplina del conto cointestato.
La presunzione di parità delle quote non si supera dimostrando di aver materialmente effettuato i versamenti. Dimostrare che i bonifici li ha fatti uno solo dei cointestatari non è sufficiente.
Per vincere la presunzione, bisogna dimostrare che le somme versate erano di pertinenza esclusiva di uno solo dei cointestatari — cioè che appartenevano già, prima del versamento, a quel soggetto e soltanto a lui, in base al titolo con cui erano state acquisite.
La distinzione è sottile ma decisiva. Un marito può versare sul conto cointestato lo stipendio della moglie — perché lei è malata e non riesce ad andare in banca — oppure versare somme che le appartengono per eredità o donazione. In questi casi, anche se materialmente il versamento lo fa lui, le somme sono di pertinenza esclusiva della moglie. La prova non riguarda chi ha firmato il bonifico, ma a chi appartenevano i soldi prima.
Maria versa ogni mese il suo stipendio da 2.000 euro sul conto cointestato con il marito Roberto. Roberto non versa nulla perché è disoccupato. Per anni, il saldo del conto cresce grazie ai soli versamenti di Maria. Maria deve dimostrare non solo che i versamenti li ha fatti lei, ma che quei soldi erano esclusivamente suoi — che derivavano da un reddito personale e che non rientravano nella contribuzione familiare. Se Maria e Roberto erano coniugi con l’obbligo di contribuzione familiare, la cointestazione del conto può essere interpretata come esecuzione di quell’obbligo — e la presunzione di parità si applica.
Il conto cointestato tra coniugi: un caso speciale
La sentenza dedica una riflessione specifica alla situazione in cui i cointestatari siano coniugi. In questo caso, la presunzione di parità si rafforza ulteriormente per una ragione normativa precisa.
Gli artt. 143 e 316-bis cod. civ. impongono ai coniugi obblighi reciproci di assistenza materiale e morale e il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità. La cointestazione del conto corrente, secondo la Corte, costituisce una specifica esecuzione di questi obblighi di assistenza materiale previsti per legge.
Questo significa che, se i coniugi aprono un conto cointestato, quella scelta non è neutra: è l’espressione concreta del loro rapporto di solidarietà economica. Il fatto che solo uno dei due versi il proprio reddito sul conto non trasforma automaticamente quei soldi in proprietà esclusiva di chi li ha versati — perché la cointestazione stessa può essere la manifestazione dell’accordo tra i coniugi di gestire le risorse familiari in modo condiviso.
I prelievi eccedenti la propria quota: cosa succede
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda i prelievi. Ciascun cointestatario, anche se ha la facoltà di operare disgiuntamente sul conto, non può prelevare somme eccedenti la propria quota senza il consenso espresso o tacito dell’altro.
Questo vale sia guardando il saldo finale del conto, sia guardando l’intero svolgimento del rapporto. Chi ha prelevato più della propria metà — anche se aveva il diritto di operare sull’intero conto verso la banca — è debitore nei confronti dell’altro cointestatario per la parte eccedente.
Se uno dei coniugi sostiene di aver prelevato somme eccedenti la propria quota per utilizzarle nell’interesse della famiglia o della comunione, spetta a lui dimostrarlo. Non è l’altro coniuge a dover dimostrare che quei soldi sono stati spesi per sé: è chi ha prelevato a dover provare la destinazione familiare della spesa. Questa ripartizione dell’onere probatorio è coerente con il principio di vicinanza della prova: chi ha effettuato l’operazione è nella posizione migliore per documentarla.
Il conto provvisorio destinato all’acquisto di titoli
La sentenza estende la stessa regola al cosiddetto conto provvisorio — quel conto aperto con la specifica destinazione di acquistare titoli finanziari. Anche in questo caso si applica la presunzione di parità ex art. 1298, comma 2, cod. civ., anche se il denaro è stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi.
L’unica eccezione è la stessa che vale per i conti ordinari: se si dimostra che il titolo di acquisizione del denaro rendeva destinatario esclusivo solo uno dei cointestatari — per eredità, donazione specifica, o qualsiasi altro titolo che escludesse l’altro — la presunzione può essere superata.
La regola pratica in sintesi
Chi apre un conto corrente cointestato deve sapere che, nei rapporti interni con l’altro cointestatario, la presunzione è la parità: metà è tua, metà è sua — indipendentemente da chi ha versato cosa.
Per superare questa presunzione non basta portare gli estratti conto e mostrare che i versamenti li ha fatti uno solo. Bisogna dimostrare che le somme erano di pertinenza esclusiva di quel soggetto già prima del versamento. Una prova che può essere fornita con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti — ma che non è mai automatica.
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