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Il Decreto MASAF 4 agosto 2026 introduce, dalla campagna vitivinicola 2026/2027, il sostegno PAC agli investimenti materiali e immateriali per la sostenibilità della produzione vinicola. Il contributo può arrivare all’80% dei costi ammissibili per gli investimenti connessi agli obiettivi ambientali indicati dal Decreto, mentre Regioni e Agea devono ancora definire diversi elementi applicativi. Per la prima annualità la domanda va presentata entro il 30 novembre 2026; operazioni e spese sono ammissibili soltanto se avviate dopo la domanda.
In sintesi
Il Decreto MASAF 4 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026, rende operativo in Italia l’intervento previsto dall’art. 58, par. 1, lett. m), Regolamento (UE) 2021/2115, per gli investimenti destinati ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola.
La novità più rilevante è l’apertura, a partire dalla campagna 2026/2027, di una linea di sostegno specifica per interventi materiali e immateriali connessi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità dei sistemi produttivi e alla riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo.
Il livello massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili per gli investimenti connessi agli obiettivi ambientali indicati dal Decreto. Non si tratta, tuttavia, di una percentuale automaticamente applicabile in ogni territorio: le Regioni possono stabilire un limite massimo più basso e definire, nei propri provvedimenti, importi minimi e massimi di spesa, beneficiari, investimenti finanziabili, durata dei progetti e criteri di priorità.
Per la prima annualità è prevista una scadenza specifica: la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30 novembre 2026. A regime, il termine è fissato al 30 marzo di ogni anno. La graduatoria relativa alla campagna 2026/2027 dovrà essere definita entro il 19 febbraio 2027.
Il punto operativo decisivo: prima la domanda, poi la spesa
Il Decreto stabilisce che le operazioni e le spese sono ammissibili soltanto se avviate dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della domanda restano a carico del richiedente e non possono essere imputate a un progetto eventualmente ammesso a finanziamento in un’annualità successiva.
La regola incide direttamente sulla programmazione degli investimenti: operazioni e spese non devono essere avviate prima della presentazione della domanda. Prima dell’avvio occorre inoltre verificare le condizioni stabilite dal bando regionale e dalle istruzioni applicative di Agea.
La domanda dovrà descrivere l’investimento complessivo, le singole operazioni, i costi previsti e la tempistica di realizzazione. Dovrà inoltre dimostrare la congruità dei costi rispetto ai normali prezzi di mercato, l’assenza dello stato di impresa in difficoltà e il contributo positivo atteso rispetto a uno o più obiettivi ambientali.
La relazione tecnica assume quindi un ruolo centrale. Gli elementi energetici e ambientali dell’intervento devono essere evidenziati in modo chiaro e il beneficio aggiuntivo atteso deve essere dimostrato ex ante mediante specifiche progettuali o altri documenti tecnici.
Investimenti ammessi e ruolo delle regole regionali
Il Decreto ammette gli investimenti riconducibili ai punti i), iv), v), vi) e vii) dell’art. 58, par. 1, lett. m), Regolamento (UE) 2021/2115. Tra gli esempi espressamente richiamati rientrano sensori, droni e atomizzatori.
L’elenco definitivo degli investimenti finanziabili e la superficie vitata minima necessaria per accedere al sostegno saranno definiti con una successiva circolare Agea, adottata d’intesa con le Regioni. Anche la disciplina delle varianti, i termini per la realizzazione degli investimenti, i controlli, i pagamenti e le sanzioni sono rinviati alle disposizioni applicative successive.
Il quadro nazionale, quindi, non esaurisce le condizioni di accesso. Le imprese devono considerare anche le scelte della Regione competente, che può individuare soltanto alcuni investimenti tra quelli potenzialmente ammessi, limitare la percentuale di contribuzione e introdurre criteri di priorità oggettivi e non discriminatori.
Tra i criteri indicati dal Decreto rientrano l’età del titolare o del legale rappresentante, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, la condizione di nuovo beneficiario, l’appartenenza a forme aggregate di filiera, le produzioni biologiche o certificate, le produzioni DOP e IGP, l’impiego di varietà autoctone e la localizzazione in aree caratterizzate da specifiche condizioni territoriali.
Chi può accedere
Sono ammessi al sostegno:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le cooperative agricole che conducono propri vigneti;
- le società di persone e di capitali che esercitano attività agricola;
- le scuole pubbliche di vitivinicoltura che siano anche viticoltori.
L’accesso è subordinato alla regolarità delle dichiarazioni obbligatorie vitivinicole e al rispetto della disciplina unionale, nazionale e regionale sul potenziale viticolo. Sono invece escluse le imprese in difficoltà.
Pagamento e vincolo quinquennale
Il contributo non viene riconosciuto sulla base della sola ammissione della domanda. L’erogazione è subordinata ai controlli in loco e alla verifica della realizzazione globale del progetto nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.
Il pagamento deve avvenire entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo la tempistica che sarà definita da Agea. In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, comunicate prima della domanda di saldo, il sostegno può essere corrisposto per le singole azioni effettivamente realizzate.
L’investimento deve rimanere di proprietà e in possesso del beneficiario per almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. La violazione del vincolo comporta la restituzione del contributo in proporzione alla durata non rispettata. Se l’inosservanza non viene comunicata preventivamente alla Regione o all’organismo pagatore, il Decreto prevede la restituzione dell’intero contributo erogato.
Cosa cambia
- Dalla campagna 2026/2027 è disponibile un intervento PAC specifico per gli investimenti volti alla sostenibilità della produzione vinicola.
- Per gli investimenti connessi agli obiettivi ambientali indicati dal Decreto, il contributo può raggiungere l’80% dei costi ammissibili, ma la percentuale effettiva può essere ridotta dalle Regioni.
- Per la prima annualità la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2026, anziché entro il termine ordinario del 30 marzo.
- Le operazioni e le spese sono ammissibili soltanto se avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
- Il beneficiario deve mantenere proprietà e possesso dell’investimento per almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.
Indicazioni operative
- La domanda deve contenere l’identificazione del richiedente e del CUAA, la descrizione analitica dell’investimento, i costi previsti e il cronoprogramma.
- Deve essere documentato che i costi non superano i normali prezzi di mercato.
- Deve essere fornita la prova dell’assenza dello stato di impresa in difficoltà.
- La relazione tecnica deve dimostrare ex ante il contributo positivo dell’investimento agli obiettivi ambientali e mettere in evidenza gli elementi energetici e ambientali del progetto.
- Le eventuali varianti devono essere presentate alla regione e giustificate prima dell’esecuzione; sono soggette ad approvazione regionale e non possono alterare strategia, finalità o programmazione finanziaria del progetto.
Attenzione a
- Avvio anticipato dell’investimento: l’acquisto di beni o l’avvio delle operazioni prima della domanda rende le relative spese non imputabili al progetto finanziato.
- Confusione tra aliquota massima e contributo effettivo: l’80% è il limite massimo per gli investimenti connessi agli obiettivi ambientali indicati dal Decreto; i bandi regionali possono prevedere una percentuale inferiore.
- Mancato rispetto del vincolo quinquennale: la cessione, la perdita del possesso o l’inosservanza non comunicata preventivamente possono determinare il recupero del contributo.
Le spese escluse
Restano fuori dal sostegno, tra le altre, l’IVA recuperabile, le macchine e attrezzature usate, il noleggio di attrezzature, le spese amministrative e di personale del richiedente, gli interessi passivi, gli oneri finanziari, i costi indiretti, le garanzie bancarie o assicurative e gli investimenti di mera sostituzione che non comportino un miglioramento.
Le regioni possono escludere ulteriori categorie di spesa nei rispettivi bandi. Anche sotto questo profilo, la verifica del provvedimento regionale sarà necessaria per delimitare l’effettiva spesa ammissibile.
Conclusioni
Il Decreto definisce il quadro nazionale del nuovo sostegno agli investimenti sostenibili nel settore vitivinicolo, con un contributo fino all’80% per gli investimenti connessi agli obiettivi ambientali indicati e una prima scadenza al 30 novembre 2026.
La portata concreta dell’intervento dipenderà dalle successive disposizioni di Agea e dai bandi regionali. Per le imprese, il passaggio più delicato è la corretta sequenza temporale: domanda, ammissione secondo le regole territoriali, avvio dell’investimento e rendicontazione. Restano essenziali la dimostrazione preventiva del beneficio ambientale, la congruità dei costi e il mantenimento dell’investimento per almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.
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