Per il biennio 2026-2027, il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi e, contemporaneamente, per l’adesione al CPB è fissato al 2 novembre 2026 (oppure all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti non “solari”). I contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono chiamati a effettuare una scelta che richiede un’attenta valutazione: aderire per la prima volta, o rinnovare l’adesione, al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. La platea dei contribuenti interessati comprende le imprese e i professionisti cui si applicano gli ISA per l’anno di imposta 2025.
Il concordato preventivo non è dunque accessibile ai contribuenti esclusi, per qualsiasi ragione, dall’applicazione degli ISA nel 2025, nonché ai contribuenti che non rispettano gli specifici requisiti di accesso (art. 10 del D.Lgs. 13/2024) o per i quali ricorrano le cause specifiche di esclusione dal CPB (art. 11 del D.Lgs. 13/2024).
L’accettazione del patto con l’Amministrazione Finanziaria richiede dunque un’attenta analisi preventiva, sia per quanto riguarda la verifica dei requisiti di accesso e l’assenza di cause di esclusione, sia in termini di mera convenienza e opportunità. Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i motivi di interesse dell’istituto, le leve di pianificazione a disposizione del contribuente e gli aspetti critici da monitorare con riferimento ai criteri di formulazione della proposta.
Tra le recenti novità vi sono state quelle del Decreto Omnibus, che ha reso il CPB molto più conveniente rispetto al passato e, soprattutto, meno rischioso. In questo senso, sono state molto allargate le maglie della decadenza.
In questo approfondimento, una panoramica dei vantaggi di questo istituto e degli elementi da controllare.
Indice
- Gli effetti del concordato: l’opportunità della pianificazione
- Il limite alla pianificazione: le “variabili non concordabili”
- La scommessa del CPB
- La Flat tax concordato: regole di calcolo
- I vantaggi premiali e lo scudo dagli accertamenti
- I nuovi limiti alle proposte di concordato
- Il caso del rinnovo: attenzione alla base di calcolo
Gli effetti del concordato: l’opportunità della pianificazione
Il vantaggio primario e più evidente del CPB risiede nella possibilità di fissare ora per allora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il Valore della Produzione Netta (VPN) ai fini IRAP. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare gli importi concordati, permettendo di pianificare con largo anticipo il carico fiscale di base, al netto delle eventuali componenti straordinarie, le cosiddette variabili non concordabili.
L’adesione produce effetti diretti anche sulla contribuzione previdenziale obbligatoria INPS. La base imponibile, infatti, si allinea a quella del concordato. Il legislatore ha tuttavia concesso una fondamentale clausola di salvaguardia a tutela del montante pensionistico: il contribuente conserva la facoltà di versare i contributi INPS sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo effettivo, a condizione che questo risulti superiore a quello concordato. Si tratta, in sintesi, di un’opzione che fissa in via definitiva i valori concordati come base imponibile previdenziale minima inderogabile, lasciando aperta la possibilità di effettuare versamenti maggiori per non penalizzare la futura pensione.
Il limite alla pianificazione: le “variabili non concordabili”
La certezza del debito tributario e previdenziale INPS garantita dal CPB non è assoluta. Occorre infatti considerare anche che la norma prevede le cosiddette “variabili non concordabili”, ovvero componenti di reddito che il legislatore ha escluso dall’accordo preventivo. Ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, il reddito concordato dovrà essere integrato in dichiarazione, nel Quadro CP, tenendo conto delle seguenti poste, qualora fiscalmente rilevanti, realizzate in costanza di concordato.
Per il lavoro autonomo (art. 15 del D.Lgs. 13/2024) il reddito concordato dovrà essere rettificato tenendo conto delle seguenti variabili realizzate o imputate nell’anno:
- plusvalenze realizzate (+);
- minusvalenze realizzate (-);
- corrispettivi percepiti per cessione della clientela o di elementi immateriali (+);
- redditi e utili da partecipazioni percepiti (+);
- quote di perdite da partecipazioni imputate (-);
- maggiorazione del costo del lavoro spettante per le nuove assunzioni (-).
Per il reddito d’impresa (art. 16 del D.Lgs. 13/2024) il reddito concordato subirà le seguenti variazioni:
- plusvalenze realizzate e rate di plusvalenze precedenti imputate nell’anno (+);
- sopravvenienze attive realizzate (+);
- minusvalenze realizzate (-);
- sopravvenienze passive realizzate (-);
- perdite su crediti realizzate (-);
- utili distribuiti e redditi da partecipazioni percepiti (+);
- quote di perdite da partecipazioni imputate (-);
- maggiorazione del costo del lavoro spettante per le nuove assunzioni (-);
- iperammortamento (-).
In entrambi i casi, parte del reddito potrà essere preliminarmente destinato a tassazione sostitutiva (cd. Flat tax concordato), di cui si dirà più avanti. Inoltre, sempre in entrambi i casi, dal reddito così rettificato sarà possibile scomputare le eventuali perdite fiscali pregresse.
Sotto il profilo IRAP, ai sensi dell’articolo 17, valgono le medesime rettifiche di cui agli articoli 15 e 16, sempre che siano rilevanti ai fini IRAP.
L’incidenza delle variabili non concordabili implica che l’imponibile finale potrà discostarsi, anche in modo significativo, dal valore della proposta originaria, ferma restando in ogni caso la necessità di garantire, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024, un reddito d’impresa o di lavoro autonomo e un valore della produzione netta IRAP di ammontare minimo pari a 2.000 euro.
La scommessa del CPB
Al netto delle variabili straordinarie appena descritte, sottoscrivere il concordato è di fatto una scommessa, posto che i contribuenti possono presumere di realizzare determinati risultati economici, ma non possono averne la certezza assoluta.
L’esito di tale scommessa può dare origine a due scenari opposti:
- Reddito effettivo / VPN IRAP superiori ai valori concordati: si realizza la condizione di massima convenienza. Tutta la ricchezza prodotta in eccedenza rispetto al valore concordato rettificato risulta totalmente detassata, sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) sia dell’IRAP.
- Reddito effettivo / VPN IRAP inferiori ai valori concordati: si verifica un aggravio d’imposta, in quanto il contribuente è tenuto a versare i tributi sulla base dei più alti valori concordati.
L’impatto fiscale negativo di una previsione errata, con valori effettivi inferiori a quelli concordati, può tuttavia essere mitigato, per quanto riguarda le imposte dirette, dall’applicazione della Flat tax concordato. Scegliendo questa opzione, infatti, l’incremento di reddito preteso dal Fisco rispetto all’annualità storica di riferimento sconta un’aliquota agevolata, riducendo l’esborso complessivo su una ricchezza che, pur non essendo stata prodotta, deve essere comunque assoggettata a tassazione.
La Flat tax concordato: regole di calcolo
Per agevolare l’accettazione delle proposte di CPB 2026-2027 che prevedono redditi superiori a quelli prodotti nel 2025, l’articolo 20-bis del D.Lgs. 13/2024 concede la facoltà di applicare un’imposta sostitutiva agevolata.
Si presti attenzione al fatto che la Flat tax concordato non si calcola sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo dell’anno; da questo punto di vista, quindi, non viene in soccorso in caso di previsioni rivelatesi troppo ottimistiche.
La base imponibile assoggettabile a imposta sostitutiva è infatti determinata esclusivamente sulla base dell’incremento calcolato come differenza tra il reddito concordato per l’anno in corso e il reddito storico dichiarato nel periodo d’imposta antecedente all’adesione, ovvero il 2025 per le adesioni al biennio 2026-2027, preventivamente rettificato delle componenti straordinarie ex artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.
È comunque chiaro che, se il contribuente accetta una proposta al rialzo e poi non riesce a raggiungere i valori reddituali concordati, quanto meno su una quota parte del reddito concordato può giovarsi di una tassazione estremamente favorevole.
L’aliquota utile per la determinazione della Flat tax concordato relativa agli anni d’imposta 2026-2027 varia in base al voto ISA conseguito dal contribuente in sede di modello ISA 2026, anno d’imposta 2025:
- 10% per voto ISA pari o superiore a 8;
- 12% per voto ISA da 6 a 7,99;
- 15% per voto ISA inferiore a 6.
A differenza di quanto previsto per il primo biennio 2024-2025, la Flat tax concordato è ora soggetta a un tetto massimo di base imponibile di 85.000 euro. L’eventuale eccedenza di maggior reddito concordato rispetto al valore di riferimento storico sconta, per i soggetti IRPEF, l’aliquota del 43% e, per i soggetti IRES, l’aliquota del 24% (o del 20% in caso di spettanza della nuova agevolazione “IRES premiale”).
I vantaggi premiali e lo scudo dagli accertamenti
I benefici del CPB si estendono ben oltre il perimetro del calcolo delle imposte, configurandosi come una sorta di “assicurazione” a protezione dell’attività d’impresa e professionale.
In primo luogo, l’articolo 34 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 600/1973, salvo che non ricorrano cause di decadenza dal patto.
Inoltre, l’articolo 19, comma 3, garantisce l’accesso “di diritto” ai benefici premiali ISA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale effettivamente conseguito nell’anno ricadente nel biennio 2026 e 2027. Tra i benefici del regime premiale rilevano in particolare:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per imposte dirette e IRAP fino a 50.000 euro annui;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sia ai fini delle imposte dirette sia dell’IVA;
- l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, cd. società di comodo;
- l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento fiscale;
- l’esclusione dagli accertamenti basati sulla ricostruzione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Occorre infine ricordare che, per i soggetti che hanno aderito al CPB nei bienni precedenti, l’accettazione del patto ha costituito il canale di accesso esclusivo al ravvedimento speciale.
Questo strumento ha consentito di sanare le dichiarazioni delle annualità pregresse, a esclusione di quella immediatamente antecedente al biennio concordatario, a condizioni economiche estremamente agevolate.
Per il biennio 2026-2027 il ravvedimento speciale non è previsto per i nuovi aderenti, ma solo per coloro che prorogano un’adesione fatta in precedenza.
Quest’ultima novità è stata introdotta dal Decreto Omnibus, che ha inoltre previsto ulteriori vantaggi riservati solo a chi rinnova:
- inefficacia originaria anziché decadenza in caso di vizi d’accesso (riferimento art. 10, comma 2-bis e art. 11, comma 1-bis);
- regola del “medesimo codice ISA” per studi associati e STP (riferimento art. 11, comma 1, lett. b-quinquies e b-sexies);
- possibilità di correggere il CPB con la dichiarazione integrativa (riferimento art. 19, comma 3-bis);
- decadenza per errori solo a seguito di accertamento (riferimento art. 22, comma 1, lett. b);
- eliminazione della decadenza sopravvenuta (riferimento art. 22, comma 1, lett. d, soppressa).
I nuovi limiti alle proposte di concordato
Il quadro valutativo per il nuovo biennio è condizionato dall’ampliamento dei “calmieri”, ovvero limiti percentuali massimi applicati all’algoritmo di elaborazione delle proposte, introdotti al fine di evitare la formulazione di richieste sproporzionate rispetto a quanto storicamente dichiarato dal contribuente.
Il D.Lgs. 81/2025 aveva originariamente introdotto il meccanismo dei calmieri, a esclusivo favore dei soli soggetti affidabili ISA:
- voto ISA pari a 10: l’incremento massimo della proposta non può superare il 10%;
- voto ISA da 9 a 9,99: l’incremento massimo non può superare il 15%;
- voto ISA da 8 a 8,99: l’incremento massimo non può superare il 25%.
Con il successivo Decreto-legge n. 38 del 2026, che ha aggiunto le lettere c-bis e c-ter all’art. 9 del decreto CPB, il meccanismo è stato esteso a tutti i contribuenti, anche in presenza di scarsa affidabilità fiscale:
- voto ISA da 6 a 7,99: l’incremento massimo si ferma al 30%;
- voto ISA da 1 a 5,99: l’incremento massimo non può superare il 35%.
Occorre tuttavia prestare attenzione a una specifica deroga: la limitazione di questi tetti massimi non trova applicazione qualora la proposta di reddito concordato così calcolata risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali individuati dalla metodologia ministeriale. In altri termini, sono previsti “redditi medi” di settore sotto i quali la proposta non può mai scendere.
I calmieri, e in particolar modo l’estensione degli stessi anche ai soggetti meno affidabili, seppure meno convenienti rispetto a quelli previsti per i soggetti più affidabili, rappresentano oggi uno dei motivi principali per valutare o rivalutare l’istituto: pur in presenza di indici di affidabilità non soddisfacenti, o non del tutto soddisfacenti, la circostanza che la richiesta del Fisco venga bloccata entro perimetri percentuali predefiniti rende il concordato 2026-2027 uno strumento più interessante rispetto al passato.
Il caso del rinnovo: attenzione alla base di calcolo
Un ultimo, decisivo elemento da valutare riguarda i contribuenti che provengono dal precedente biennio concordatario 2024-2025 e valutano l’opportunità di rinnovare l’adesione per il 2026-2027.
È cruciale comprendere che la nuova proposta non viene determinata partendo dai valori precedentemente concordati, bensì dal reddito e dal Valore della Produzione Netta (VPN) ai fini IRAP effettivamente conseguiti nel 2025.
Di conseguenza, la nuova proposta potrà risultare molto più elevata di quella accettata in precedenza: se il primo concordato si è rivelato particolarmente conveniente per il contribuente, ovvero la ricchezza effettivamente prodotta ha superato di gran lunga i valori fissati nel patto, la nuova proposta risulterà meno vantaggiosa, poiché prenderà le mosse proprio da quei valori reali più elevati.
Al fine di ottenere dal software ISA CPB un corretto conteggio della proposta, è indispensabile ricordare le regole di compilazione dei dati di partenza storici, da indicare nei righi P04 e P05. Come si è detto, in presenza di CPB 2024-2025, a dover essere indicati non sono i valori tassati nel 2025, determinati sulla scorta del precedente CPB, bensì i valori di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il VPN IRAP effettivamente realizzati nel 2025, come sempre senza tenere conto delle variabili straordinarie. A tal fine, occorre depurare i valori effettivi da tali componenti, operando con segno inverso rispetto alle rettifiche che vengono ordinariamente applicate in dichiarazione sul reddito concordato.
Per chiarire la dinamica, si consideri un semplice esempio: un’impresa ha aderito al CPB 2024-2025, concordando per l’anno d’imposta 2025 un reddito pari a 30.000 euro. Il reddito effettivo realizzato nel medesimo anno è pari a 45.000 euro e alla formazione di tale reddito reale ha concorso una plusvalenza di 5.000 euro. In questo caso, al rigo P04 dovrà essere indicato l’ammontare di 40.000 euro, ovvero il reddito effettivo di 45.000 euro “depurato” della plusvalenza, a nulla rilevando quanto a suo tempo concordato.
Appare evidente come, a fronte di un reddito esposto al rigo P04 di 40.000 euro, la proposta formulata per il 2026-2027 prenderà le mosse da tale base di partenza, risultando certamente superiore rispetto a quella accettata in sede di adesione al primo concordato.
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