Autotrasporto, agricoltura e pesca: le misure urgenti e di sostegno contenute nel D.L. 193/2026 – EC News


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 il D.L. n. 193 del 23 ottobre 2026, in vigore dal 24 ottobre 2026, che introduce misure urgenti di sostegno per i comparti dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca, intervenendo anche sulla digitalizzazione dei documenti di trasporto, sulla disciplina dei contratti logistici e su alcuni obblighi di rendicontazione societaria.

Per l’autotrasporto viene, innanzitutto, incrementato il sostegno destinato a compensare l’aumento del costo del gasolio. Il credito d’imposta già previsto dal D.L. n. 33/2026 viene riferito agli acquisti effettuati da marzo ad agosto 2026, con un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 66,4 milioni di euro. Per i consumi sostenuti dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 è, inoltre, riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, nel limite complessivo di 60 milioni di euro. Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2027.
Il decreto differisce, poi, dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027 l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore e modifica le precedenti disposizioni finanziarie contenute nel D.L. n. 162/2026, sopprimendo alcune misure e riducendo gli stanziamenti originariamente previsti.

Una delle principali novità riguarda la determinazione del costo del carburante nei contratti di autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente, distinguendoli in base alle classi di peso dei veicoli, i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del carburante sul corrispettivo del trasporto. Nei contratti stipulati in forma non scritta i valori minimi costituiranno un parametro obbligatorio per il calcolo delle fatture emesse dal vettore, che dovranno indicare separatamente la quota del corrispettivo riferita al carburante. Nei contratti scritti conclusi dopo l’entrata in vigore della disposizione i valori pubblicati dal Ministero costituiranno, invece, un riferimento per la determinazione del prezzo, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti.
Viene, inoltre, integrato il contenuto minimo dei contratti di trasporto, che dovranno indicare il valore del costo del carburante al momento della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni.

Per sostenere la liquidità delle imprese, le aziende di autotrasporto iscritte all’Albo nazionale possono chiedere la sospensione dei canoni di leasing relativi ai veicoli utilizzati nell’attività. La sospensione può riguardare tutti i canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 oppure, alternativamente, la sola quota capitale. Durante il periodo interessato, le operazioni di leasing non possono essere risolte, revocate o dichiarate decadute dal beneficio del termine a causa della sospensione. Le somme sospese vengono dilazionate, insieme agli oneri accessori, senza ulteriori formalità, mentre la durata del contratto è prorogata per un periodo corrispondente. Gli interessi maturati restano dovuti secondo le condizioni contrattuali, salvo accordi più favorevoli per l’impresa.

Il decreto interviene anche sulla logistica integrata, sostituendo l’art. 1677-bis, c.c. Quando un appalto comprende servizi di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, alle attività di trasferimento delle merci si applicano in ogni caso le norme sul contratto di trasporto. La disposizione mira a rendere più chiara la disciplina applicabile alle prestazioni di movimentazione comprese nei contratti di logistica, evitando che la qualificazione complessiva dell’accordo impedisca l’applicazione delle regole proprie del trasporto.

Un ulteriore intervento riguarda la digitalizzazione delle informazioni relative al trasporto nazionale di merci su strada. Le informazioni rilevanti per la responsabilità civile e la regolarità del trasporto dovranno essere condivise tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità di controllo in formato digitale, attraverso la Lettera di Vettura elettronica nazionale, denominata LVe. Il documento potrà comprendere le indicazioni fornite dal mittente, gli elementi della lettera di vettura internazionale CMR, la documentazione relativa al trasporto combinato e le informazioni richieste per il trasporto di merci pericolose. I dati dovranno essere acquisiti, conservati e condivisi mediante piattaforme eFTI, previste dal regolamento UE n. 2020/1056, o tramite piattaforme interoperabili.
Dal 9 luglio 2027 le autorità e gli organi di controllo saranno tenuti ad accettare tali informazioni in formato digitale.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere definite, con uno o più D.M., le specifiche tecniche, le regole di interoperabilità, la conservazione dei dati e le modalità di accesso da parte delle Autorità competenti.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto per agricoltura, pesca e acquacoltura.
Alle imprese agricole in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente spetta un contributo pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi per litro e nel limite complessivo di 60 milioni di euro. L’AGEA dovrà stabilire, entro 5 giorni, modalità e termini per l’invio della documentazione e procedere al pagamento entro i successivi 30 giorni. Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo fino al 10% della spesa sostenuta per il carburante nello stesso periodo, con un limite di spesa di 10 milioni di euro. Anche tale agevolazione non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il provvedimento stanzia, infine, 50 milioni di euro per remunerare il lavoro straordinario già svolto dal personale delle Forze di polizia e introduce una deroga temporanea all’applicazione del D.Lgs. n. 125/2024. Per gli esercizi finanziari iniziati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, gli obblighi previsti da tale decreto non si applicano alle imprese che, individualmente o su base consolidata, presentano ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000.
Resta, invece, ferma la disciplina prevista per le imprese di Paesi terzi.


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